This is the transcription, corrected and controlled, of the document Capitoli Da osservarsi nelli Lazaretti Stabiliti, e decretati Dagl’Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopraproveditori, Aggionti, e Proveditori alla Sanità; published in 1674 by the Magistrato alla Sanità of the Republic of Venice.
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Capitoli
Da osservarsi nelli Lazaretti
Stabiliti, e decretati
Dagl’Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori
Sopraproveditori,
Aggionti, e Proveditori
alla Sanità.
IN VENETIA, MDCLXXIV.
Per Gio: Pietro Pinelli, Stampator Ducale.
1656. Adì 31. Ottobre.
Sono state ne tempi passati, e dall’Eccellentissimo Senato, e da questo Magistrato alla Sanità stabilite replicate deliberationi, che prescrivono le forme proprie da praticarsi li sbori, e le contumacie, con ordini opportuni per la diversione de confusìoni ne Lazaretti, & è stata assignata à Priori, & altri, che servono in essi adequata mercede al loro impiego, ma per esser queste sparse per li Capitolari, e Notatorij del Magistrato, e perciò in gran parte ignote, à chi esseguire le devono, sono stati introdotti molti abusi, e disordini, c’hanno bisogno d’esser affatto levati per sicurezza maggiore della Salute.
Volendo perciò gl’illusstrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopra Proveditori, Aggionti, e Proveditori alla Sanità rimediare à gl’inconvenienti riconosciuti ne Lazaretti coll’occasione delle presenti gravissime congiunture; Hanno terminato, che restino da gl’lllusstrissimi Signori Girolamo Basadonna, e Michiel Bernardo Proveditori alli Lazaretti le medesime terminationi unitamente raccolte, & ordinatamente disposte, e raccordato insieme quello, che in avantaggio fosse dall’evidenza riconosciuto necessario di aggiungere: Il che essequito da loro Signori con tutta puntualità, e con commendabile zelo, Sue Eccellenze terminano, che le deliberationi infra scritte unite, & orinate dalla diligenza de medesimi Signori Proveditori sopra li Lazaretti con quel di più, ch’è stato aggiunto da essi restino da chi s’aspetta inviolabilmente, & indifferentemente essequite; e ciò senza derogare, anzi maggiormente confirmando le terminationi fatte in diversi tempi da prudentissimi loro Precessori.
[ Zorzi Corner Sopra Proveditor.
[ Bernardo Bembo Sopra Proveditor.
[ Lunardo Emo Aggionto.
[ Anzolo Trivisan Aggionto.
[ Gio: Marco Balbi Proveditor.
[ Alvise Grimani Proveditor.
[ Giacomo Gabriel Proveditor.
CAPITOLI
Da osservarsì nelli Lazaretti
Stabiliti, e Decretati da gl’Illustriss. & Eccell. Signori
SOPRAPROVEDITORI, AGGIONTI,
e Proveditori alla Sanità.
LA Carica di Prior alli Lazaretti porta seco il riguardo di sufficienza, ingenuità, & applicatione non ordinaria, dovendo sopraintendere à Guardiani, Bastazi, & ogn‘altro Operario nei sbori delle robbe, e contumacie delle persone. Ricerca però il servitio del Magistrato, che oltre li requisiti della nascita civile, di costumi, e d’intelligenza siano li Priori particolarmente lontani da ogni affetto, & interesse che potessero divertirli dalla necessaria puntualità nel suo Ministerio; Sia però in primo luogo espressamente dichiarito, che non possa à quella Carica esser approvato alcuno, c’habbia partecipatione, ò consanguinità alcuna con li Ministri del Magistrato della Sanità. L’istesso restando espressamente prohibito alli medesimi Ministri, tanto principali, quanto sostituti di haver interesse ò dipendenza con li Priori de Lazaretti, restando gl’uni dagl’altri disgiunti per capo di parentella, ò per altro rispetto, che apportar possi gelosia immaginabile; Non potendo per modo alcuno concedersi il possesso à Priori, ò sostituti loro, che fossero in qualche grado congiunti, ò interessati con alcuno de Ministri alla Sanità, come s‘è detto.
Resti ancora prohibito à Principali Patroni de Priorati di Lazaretti, come à Sostituti esser Parcenenoli di Navi,ò Vascelli di qualunque sorte, ò tenir interesse in parte alcuna; come pur far mercantia, ò trafichi di merci di qualsivoglia sorte, che possino haver relatione con i medesimi Lazaretti per obligatione di contumacie.
E perche è necessario all’impiego contraponere l’utilità per il suo sostenimento, resteranno queste à parte à parte dichiarite; si che godendo il benefitio delle medesime sappino esserle vietato il ricever alcun’altro imaginabile emolumento, sotto qual si sia pretesto, etiam di donatione, e ciò particolarmente in essecutione di Parte dell’Eccellentissimo Senato 1572.2.28. Novembre registrata nel Capitolar dell’Officio.
Il Prior del Lazaretto Vecchio haver debba per suo salario Ducati cento venti all’anno Bona Valuta da pagarsi conforme al solito dal Cassiere del Magistrato del Sal. Non possi riscuoterlo se non con mandato del Magistrato alla Sanità sottoscritto da due de Signori, il qual possi levar di quattro mesi in quattro mesi di tempo servito, e ciò solamente con fede del Quadernier di non esser per alcun’altra ragione debitore all’Officio.
Oltre questo per il viver della Massera, e Servitor haver debba li ducati quattro, e grossi otto al mese valuta Corrente, che pur al presente li vengono esborsati dalla Cassa del Sal, per li quali pure se li leverà il Mandato dal Magistrato come di sopra; Dovendosi però prima li Signori assicurare, che le sopradette persone siano attualmente al di lui servitio, A che mancando il Prior sudetto, cadi ogni volta in pena di Ducati vinticinque Valuta Corrente applicati all’accusator, che sarà inoltre tenuto segreto, & della restitutione di tutto il dinaro, c’havesse riscosso indebitamente di tal ragione.
Per le legne li vengono esborsati dalla Cassa come di sopra Ducati dieci Valuta Corrente all’anno, e questi pure doveranno esser da lui riscossi nelle forme predette.
Il Salario dei Prior del Lazaretto Novo è di Ducati ottanta all’anno, e di Ducati vinti assignatili in luoco della Vigna ridotta à Prado sono in tutti Ducati cento Bona Valuta; la riscossione de quali doverà esser pratticata nel modo medesimo, e con le conditioni di sopra espresse, e non altrimenti.
Tutti due li Priori tanto del Lazaretto Vecchio, quanto del Nuovo habbino facoltà di far segar, e disponer dell’Erba de Pradi, che sono dentro, o attorno li Lazaretti, quando però non vi siano nelli luoghi sudetti contumacie: e ciò non possi esser esseguito se non con mandato sottoscritto da due Signori.
Habbiano pure l’utilità d’un soldo per Collo dal Scrivan de Navilij, ò Patroni delle Mercantie, che capiteranno in contumacia alli Lazaretti; e questo per premio del suo impiego, nel tenir conto, e nota distinta in un Libro à posta di tutte le Mercantie, che capiteranno, come sarà espresso più à basso; il qual obligo da loro debba esser inviolabilmente essequito. Dalle persone poi esistenti in contumacia non possino li Priori ricever alcuna imaginabile ricognitione, ne pigliar cosa alcuna, ne sotto pretesto di pegno, ne di regalo, ò di qualunque altro escogitato rispetto, ò pretesto; intendendosi rissolutamente loro prohibito ricever alcun provecchio dalle persone, che dimoreranno in contumacia, le quali non devono sentir alcun altro aggravio, oltre la sodisfattione de i soli Guardiani.
E perche li salarij devono servire al sostenimento de Priori medesimi; non possino esser in alcuna maniera impediti, ò sequestrati da alcuno giusto alle Leggi; Nè li Priori stessi possino di essi farne obligatione alcuna, sotto qual si voglia colore, ò pretesto, & in qualunque modo fatta, sia nulla, e di niun valore.
Per decoro, e sicurezza della persona possino tanto loro, quanto il Servitor suo portar l’Armi non prohibite dalle Leggi.
Haver debbano li Priori per uso di sua habitatione il luoco detto il Priorado, e caso che fosse essercitata la Carica de sostituti, debbano li Principali rilasciarle intieramente tutto il Priorado stesso, non riserbando per se alcuna stanza sotto qual si voglia pretesto; la qual risservatione s’intendi rissolutamente prohibita in pena di Ducati dusento applicati alle occorrenze del Magistrato. E perche pontualmente resti essequita questa rissoluta volontà del Magistrato, e restino sottoposti alla pena stessa quei Sostituti, che permettessero la risservatione di stanza alcuna à loro Principali senza manifestarlo al Magistrato, essendo accusati gl’uni, ò gl’altri da chi si sia, conseguisca l’accusatore, che sarà sempre tenuto segreto, la metà della pena.
Conosce pur la prudenza del Magistrato altretanto dannabile, e pernitiosa l’avidità delli Priori Principali delle Cariche, li quali obligati, non essercitando personalmente l’impiego à sostituir persona idonea in vece loro, levano à Softituti la partecipatione di quei emolumenti, che valer possono al loro sostenimento, risservando per sé stessì tutti gl’utili certi, l’erbe, & portione ancora delle utilità incerte; da che nasce, che servitio così importante resta abborrito da quelli, che potrebbero essercitarlo più fruttuosamente; e li Sostituti sono come sforzati dalla necessità ad applicar à civanzi indebiti dannati dalle Parti dell’Eccellentissimo Senato, e da gl’ordini del Magistrato medesimo, causando à Mercanti angarie, c spese à pregiuditio del negotio, e traffico, oltre gli altri pregiuditij maggiori, che ne possono derivare à riguardi importantissimi di Salute, essendo perciò necessario di rimediare à così grave abuso. Sia dal Magistrato decretato alli Sostituti presenti quell’emolumento, che le doverà esser per l’avvenire rilasciato da loro Principali, così de gl’utili certi, come de gl’incerti; E quello sarà deliberato resti registrato dietro à gl’ordini presenti, acciò quello assignamento, che sarà fatto al presente, debba esser poi sempre per l’avvenire continuamente corrisposto da Principali à Sostituti loro, à quali per quella portione di salario, che le sarà assignato sia levato il Mandato in loro proprio nome, acciò lo riscuotino drittamente dalla Publica Cassa senza riceverlo dalla mano de Principali. E ne resti di ciò incaricato espressamente il Scrivano, che leva tali Mandati, sotto pena di pagar lui del proprio, oltre l’altre maggiori, che paressero al Magistrato, così ogni patto, ò conventione, che fosse fatta in contrario in voce, ò in scrittura, s’intendi nulla, e di niun valore, & il Principale, che la facesse cadi in pena d’immediata privatione del Carico; & il Sostituto assentendovi resti per sempre escluso dall’essercitio di quella Carica, oltre quelle pene afflittive, che parerà al Magistrato di ingiungere all’uno, & all’altro; Et acciò venga facilmente à notitia ogni trasgressione in questo particolare; il Sostituto palesandola resti libero dalle sopradette pene, & conseguischi in oltre come ogn’altro, che ciò denontierà, oltre la secretezza, Ducati cento.
E perche bisogna pur provedere, che impiego di tanta consequenza, quanta sono li Priorati di Lazaretti, non resti in alcun tempo abbandonato, massime acciò chi gli essercita ne tempi ordinarij, senza sospetti vehementi d’infettione alla sopravenienza di quelli, ò di peste in questa Città, che il Signor Dio per sua Divina Misericordia conservi, con tutto lo Stato di questa Serenissima Republica sempre libera da così rigoroso flagello, non si elimino dall’assistenza, c così resti nelle maggiori urgenze senza persona, che esserciti Carica tanto importante. Doveranno in ogni caso, & in ogni tempo, che fosse da sostituti abbandonato, ò rinontiato il servitio di Priore alli Lazaretti essercitar immediate li Principali la Carica, ò immediate proveder di persona atta in loro vece: sotto pena oltre il dover restituir il salario di due anni serviti, d’immediata privatione del Carico, da esser conferito dal Magistrato à chi atto, e sufficiente à così grave impiego si offerisse volontario in tal occasione di essercitarlo.
Non possi alcuno di essi Priori partir dalla Città senza licenza espressa del Magistrato, con sottoscrittione almeno di due delli Signori, nè dal Lazaretto del quale hanno la custodia, se non un giorno alla settimana, e ciò per rappresentare al Magistrato li bisogni del Lazaretto medesimo, dovendo in quel tempo lasciar altri in sua vece.
Debbano li Priori tener appresso di se tutte le chiavi delle contumacie, e delli Lazaretti, facendo, che tutte le Porte restino sempre serrate con chiavi aprendole solo per le occorrenze delle medesime contumacie, e sempre con la loro assistenza: osservando inviolabilmente, che non siano aperte prima della levata del Sole la mattina, nè doppo l’Ave Maria della sera.
Non possino tenir Cani, Gatti, ò altri Animali, nè pollami, ò altri volatili,che vadino vagando per il Lazaretto; e lo stesso prohibiranno indifferentemente à tutte le contumacie, obligando ogn’uno à tenir chiusi, e legati quelli Animali, che vi fossero di sospetto, facendo serrar nelle caponare, & anco tagliar l’ale al Polame, che dalli Passaggieri fosse introdotto per proprio uso: e questo per il pericolo di confondere, e mescolar le contumacie.
Non permetteranno ad alcuno della loro famiglia andar à sborar robbe nel Lazaretto, mescolarli, ò pratticar con genti di contumatia.
Non possino essi Priori, ò altri Salariadi comprar robbe, che siano in contumacia, ò delle esistenti nei Lazaretti.
Non possino far piantar alberi di sorte alcuna, nè far seminar erbazi dentro il recinto delli Lazaretti, ma lascino, che tutte le Piazze restino à prado; & ciò in essecutione puntuale della Terminatione del Magistrato de dì 4. Agosto passato, la qual inviolabilmente doveranno osservar sotto tutte le pene in essa contenute.
Vietino il Pescar nelli Canali vicini alli Lazaretti, perche sotto tal pretesto non venghi pratticato alcun asporto di robbe dalli medesimi.
Debbano tenir inventario distinto di tutte le robbe, che sono ne’ Lazaretti di Publica ragione, e per cautione del Publico debbano oltre l’obbligatione dell’Officio, & altre disposte dalle Leggi, prestar cadauno di loro idonea piezaria di buona amministratione da esser approvata dal Magistrato, e registrata nel Libro del Nodaro per la restitutione delle robbe alla loro partenza. E perche questa difspositione ricevi da qui avanti una puntuale essecutione, e si levino quei disordini, c’hanno fatto scoprire l’occorrenze presenti, sia fatto un Libro nuovo, nel quale sia fatto inventario della robba, che di Publica ragione hora si ritrova ne’ Lazaretti; & in questo si vadino à formando debitori li Priori di quello li venirà di tempo in tempo consignato; dovendo questo Libro esser tenuto dai Quadernier dell’Officio, e girata la scrittura con le polize, che doveranno esserle consignate dal Masser sottoscritte dal Signor Cassiero del Magistrato.
E perche devesi anco provedere alla certa puntual custodia delle robbe di contumacia tanto per li rispetti dichiariti; quanto per l’interesse de particolari, li quali fidano particolarmente alli Priori le Mercantie quando le ripongono nelle Doane de Lazaretti à loro spetialmente raccomandate, oltre l’obligatione del Principale, e dell’Officio, e salvo il procedersi in ogni caso criminalmente, ogni Sostituto, ò Principale, che pro tempore esserciterà attualmente la Carica, sia obligato dar in Magistrato una idonea Piezaria di Ducaci mille da esser approvata dal Magistrato medesimo con i due terzi delle ballotte, e notata conforme al solito nel libro dei Nodaro dell’Officio, il quale ammettendo alcuno al possesso di detta Carica senza che habbi prima prestata la Piezaria sudetta, cadi inviolabilmente alla pena di esser lui tenuto per la medesima summa ne’ proprij suoi beni, oltre l’altre pene, che pareranno al Magistrato, etiam della privatione del Carico; & ogni possesso,che fosse dato senza la prestatione della Piezaria sudetta si intendi nullo, e di niun valore, & possa esser sospeso, e revocato da ogn’uno delli Signori del Magistrato. Li Priori veramente presenti debbano dar le Piezarie predette nel termine di mese uno; in quel tempo spirato senza c’habbino prestate le sudette Piezarie, sia immediate intimato alli Principali, che debbano loro essercitar le Cariche, ò proveder subito di altri Sostituti in vece loro.
Non permettino nelli Lazaretti contrati di sorte alcuna restando indifferentemente prohibiti tutti, siano di permute di robbe, vendite di Dote, ò altro di qualunque sorte: Non potendosi nè meno da quelli, che sono nelli Lazaretti far procura alcuna senza espressa licenza, e Mandato del Magistrato sottoscritto almeno da due Signori.
Non ricevino essi Priori nelli Lazaretti Persone, ò Robbe, se non con Mandato sottoscritto da due de Signori dell’Officio; Il che pure pratticar debbano con li Ministri di qualunque ordine siano del Magistrato stesso, à quali non permetteranno smontar di Barca, se non sarà espressa specificata la licenza nei Mandato medesimo.
Doveranno essi Priori notar distintamente in Libro tenuto à questo effetto, tanto le robbe, quanto le persone, che veniranno in contumacia, col nome del Guardiano, che vi sarà sopra, il giorno del principio della contumacia, che deve esser quello, che sarà terminato di aprir, & metter fuora tutte le robbe, ò Mercantie. Et ogni primo giorno di mese andaranno mandando nota distinta al Magistrato di tutte le contumacie, che andaranno giungendo, ò saranno uscite dalli Lazaretti, acciò si possi in ogni tempo sapere la quantità respettivamente, e il principio loro, per regolarsi con quelle notitie ne gl’accidenti, che accader potessero, & acciò possi il Magistrato haver sempre sotto l’occhio per le deliberationi, che occorreranno, & per farne all’occasioni l’incontro col libro medesimo tenuto dalli Priori, che doveranno haver mira di mandar le polizze in conformità à punto del libro stesso.
Ordinaranno, che in tutte le contumacie si stia con quiete, e senza scandali; non permettendo Balli, ne giuochi di Ballone, ò Balla, ò altri che possino offendere, ò meschiare le contumacie.
Se in alcuna contumacia tanto di robbe,quanto di Passaggieri accaderà che alcuno si amali con sospetto di mal contaggioso, li Priori faccino separarli dall’altri più che sia possibile, per evitare la communicatione del male.
E perche li Lazaretti destinati alle contumacie non diventino luoghi di negotio, con pregiuditij, e pericoli ben grandi, doveranno li Priori impedire alli Sanseri le visite tanto de Passaggieri, quanto de Bastazi; esendo rissoluta volontà del Magistrato, che sìano sempre esclusi, ne siano admessi per qualsivoglia occasione, etiam cõ Mandato del Magistrato, anzi capitandone alcuno accompagnato con il Mandato, habbino obligo essi Priori di trattenerglielo, & inviarlo sigillato al Magistrato medesimo.
Alli Guardiani, che capiteranno tanto sopra robbe, ò mercantie, quanto con persone, non diano ricetto se non quando siano essi Guardiani accompagnati da un Mandato sottoscritto da uno almeno de Signori.
Non permettino alli Guardiani, ò Bastazi, che capiteranno sopra qualunque contumacia, ò di robbe, ò di persone introdur Mogli, ne figliuoli ne alcun altro in loro compagnia.
Osservaranno, che li Guardiani sudetti non stiano sopra più d’una contumacia senza espresso ordine del Magistrato; e quando altro accadesse, ne dijno parte al Magistrato medesimo
Non permettino ali sudetti, ò altri far Bettole, ò altro negotio con le genti di contumacia, e nelli Lazaretti esistenti.
Li oblighieranno à far sempre tenir nette le Piazze, e gli Andij delle contumacie da ogni cosa sottoposta a contaggio; e ciò perche li Priori con sicurezza di Salute possino far la visita quotidiana di esse; A che contrafacendo li Guardiani perdino l’utilità di quel giorno, la qual s’intendi applicata à benefitio del Prior, ò di chi ne portarà la notitia al Magistrato.
Osserveranno, ch’essi Guardiani non ricevino cosa alcuna di più. della loro destinata mercede, ch’è di soldi quarantaquattro al giorno, sotto qualsivoglia pretesto di donativo, di spese, di vitto, ò altro.
Capitate le persone col Mandato, come s’è detto le divideranno le contumacie, si che una non possi practicar con l’altra; facendo tener serrate le Porte, che passano da una nell’altra, & rappresentino al Magistrato di tempo in tempo quello occorrerà per simile separatione.
Ordineranno alli Guardiani, che facciano sborar di continuo tutte le robbe da uso de Passaggieri,levandole dalle Casse, Forzieri, e Valigge tutte indifferentemente, e ponendole sopra corde esposte all’aria, si che possino vedere l’essecutione puntuale del loro ordine.
A questo effetto, e per soccorrere alle occorrenze di quelli del Lazaretto doveranno visitarli due volte al giorno almeno, una volta la mattina, l’altra doppo pranso.
E se con li Passaggieri vi capitassero robbe, che non fossero da uso, ma per mercantia, facciano che sia fatta di queste contumacia a parte.
Levino a tutti indifferentemente ogni sorte di armi, riponendole in luoco sicuro, con farle prima levar gl’imbogli sottoposti a contaggio, per poterle al fine della contumacia restituire à Padroni, per il che ne doverà tenir nota distinta, e ricercandolo essi farne la ricevuta.
Occorrendo che nelli Lazaretti alcun s’amali, ne portino li Priori distinto aviso al Magistrato per poter divenire alle proprie deliberationi.
Peggiorando questi notabilmente, le faranno raccordar la Confessione, per la quale occorrendo riceveranno gli ordini dal Magistrato; e per li casi inopinati si regolino sul fatto, sempre però con i debiti, e necessarij riguardi di Sanità.
Viene proveduti da molti ordini del Magistrato, e particolarmente dalla Terminatione del medesimo 1510. 17. Decembre registrata in Capitolar il modo con che si deve pratticar l’ordinatione, & ultima volontà de gl’amalati nei Lazaretti, inherendo però alla medesima, & alle altre tutte in questo proposito, sia commesso a Priori, che essendovi Capellano facciano che quello scriva in un libro li Testamenti predetti, sempre con l’assistenza sua, e di cinque testimonij almeno de’ più accreditati, quali doveranno esser presenti à tutta la formatione del Testamento, facendo, che quelli, che sapessero scrivere si sottoscrivano di proprio pugno à maggior chiarezza della verità, e non sapendo scrivere siano in esso registrati col nome, e cognome distintamente. Non essendovi Capellano doverà scriverlo il Prior medesimo con le forme di sopra espresse; non potendo ne essi Prior, ò Capellano, ne altri Salariati in quel Lazaretto esser instituiti Commissarij, ò benefitiati in alcun modo da Testatori, & essendole lasciata cosa alcuna, sia nullo detto legato giusto à gli ordini in questa materia. Il libro sopradetto sia dal Prior fedelmente custodito, e uscendo dalla Carica consegnato al Successor, facendosene fare la ricevuta per poterne render conto in ogni tempo. Mà in caso che da alcuno de Testatori fosse desiderato un Nodaro Publico, sia il Prior obligato a scriverlo al Magistrato per le proprie rissolutioni, con i dovuti riflessi a i tempi, & alle congiunture. E’ perche è necessario, e conveniente, che tanto lui, come il Capellano, che facesse li Testamenti, habbino la ricognitione corrispondente all’impiego, sia questa di tempo in tempo decretata dal Magistrato, ne in altra forma possino mai riceverla.
Quando alcun morirà nelli Lazaretti, li Priori ne diano immediate parte all’Officio, non permettendo, che li Corpi siano sotterrati, ne tocchi da alcuna persona, se prima non saranno stati veduti dal Medico del Magistrato, dal quale licentiati, che saranno facciano li Priori, che siano portati al Campo Santo da quelli della medesima contumacia, con tutta la dovuta risserva, & ivi sotterrati senza drappi di sorte alcuna . La fossa doverà esser fatta pure da quelli della stessa contumacia, e profonda se si può braccia due, ò più che sia possibile: E se li cadaveri fossero infetti, facciano li Priori, che siano coperti con calzina, e poi sia ben otturata la fossa con terra conforme al solito.
Facciano inventario alla presenza del Guardiano della contumacia, e di due, ò tre Testimonij de’ più accreditati, e nota distinta di tutti li mobili del morto, dinari, ò altro c’havesse, mandando la nota medesima al Magistrato, & attendino dal medesi-, mo gl’ordini, senza li quali non possino disponer di alcuna cosa.
Tenghino nota particolarizata di tutti li accidenti di malatie delle contumacie, con il nome de gl’infermi, ò morti, del tempo, che s’infermaranno, risaneranno, ò mancheranno di vita, e l’esprimino distintamente à lume, e regola del Magistrato, nelle fedi che faranno essi Priori per la liberatione delle contumacie.
Non lascino capitar alli Lazaretti Vivandieri, se non haveranno il Mandato del Magistrato di poter capitavi.
Non permettino ad essi Vivandieri che smontino dalli Batelli, ma facendo, che stijno in essi, faranno, che vadino di una in una le contumacie accompagnate col suo Guardiano à provedersi di quello le occorrerà, sempre però con l’assistenza di essi Priori, & à pontili, ò porte più vicine alle contumacie medesime.
Osservino, che li predetti Vivandieri non manchino di capitavi due volte al giorno à vendere le cose necessarie, prohibendole assolutamente il portar, e dispensar Acqua Vita, ò Tabacco di qualsivoglia sorte, prohibiti da più Terminationi del Magistrato; & osservino che la robba c’haveranno detti Vivandieri sia di buona qualità, e resti venduta à prezzo conveniente, e limitato.
Facciano che li Vivandieri sporgano le vivande in debita distanza con una cesta acconcia sopra un legno lungo tre in quattro braccia, nella quale poste le vivande, e sporte alle genti di contumacia, siino da queste posti li dinari della robba, che doveranno far li Priori, che prima di toccarli dalli Vivandieri siano posti, ò nell’acqua salsa, ò nell’ac cetto, per cautione maggiore della Salute.
Invigilino particolarmente li Priori predetti all’inconvenienti di qualche trasporto di robbe, che potesse con l’occasione di provedere di vitto esser da Vivandieri pratticata.
Di ogn’inconveniente, che succedesse intorno Vivandieri, ò per causa de medesimi, doveranno darne parte immediate al Magistrato per le proprie deliberationi.
Non ammettino alla visita de Passaggieri se non quelli, che capiteranno col Mandato del Magistrato, obligando anco questi à non uscir di Barca, & assistendovi sempre col Guardiano della contumacia anco li Priori medesimi, affine che siano salvi li riguardi importantissimi di Salute; al qual effetto non permetteranno il parlare se non à quelli che saranno nominati particolarmente sopra i Mandati, & con quelli solamente che saranno nelli medesimi espressi.
Ne permettino, che à quelli, che capitassero alla visita anco col Mandato come di sopra, siano date robbe di sorte alcuna, se non col Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori, & espurgate prima da quello che fosse sottoposto à contaggio.
Le lettere, e fedi facciano, che siano profumate con li fogli spiegati, perche dentro non vi siano robbe sospette, e così consegnate alli Priori sopra una bachetta, potranno esser sigillate alla presenza de gl’interessati. Quelle veramente, che havessero detti Passaggieri portate seco da altri Paesi al Lazaretto, siano da essi consegnate alli Priori le quali profumate per il di fuori le mandino accompagnate con loro lettere al Magistrato, acciò fattevi le debite diligenze siano mandate ove occorrerà. Al qual effetto doveranno essi Priori tenir appresso di se profumo, un Crivello con rete di ferro, & una fogheretta; ogni una delle quali cose mancandole, ne avvisino il Magistrato per la provisione.
Se alcuno volesse portar robbe da uso, o da viver per li Passaggieri sudetti, possa etiam senza il Mandato capitar alla Casa delli Priori, li quali habbiano obligo di ricevere, e far capitare fedelmente le sudette robbe a chi saranno indrizzate, non permettendo à chi le portarà parlar, ò visitar alcuno personalmente, se non col Mandato come s’è detto.
Dovendo far le fedi di liberatione alli Passaggieri, usino tutte le diligenze per saper il loro stato all’hora, che le faranno Avvertino, che sempre habbiano sborato, e maneggiato gli habiti, specifichino li accidenti, che fossero nel corso della contumacia occorsi di malarie, ò morti.
Non licentieranno alcuno senza Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori.
Avanti che partino quelli della contumatia, li obligheranno alla consegna delle robbe, che havessero di ragion Publica, osservando, che non habbiano abbrucciato, ò dissipato Porte, ò Balconi, nel qual caso doveranno farle risarcire il danno.
Come prima del partire li obligheranno far spazzar, e nettar le proprie stanze da ogni imonditia, facendo questa abbrucciar, e consumar più che sia possibile.
Non le permetteranno pure l’uscita, se non haveranno sodisfatto intieramente il Guardiano dell’utilità à lui spettante, ch’è di soldi quarantaquattro al giorno, come s’è detto.
Quando capiteranno alli Lazaretti Piatte con robbe, ò Mercantie, non permetteranno essi Priori il discarico, se non haveranno il Mandato sottoscritto da due Signori, portato dal medesimo Fante, che sarà notato nel Mandatol, e ciò per levar l’abuso de Sostituti.
Col Mandato sudetto le faranno discaricar nel luoco più aperto, e commodo,& alla riva più con tigua della contumacia; facendo, che vi sia sempre assistente il Guardiano mandato dal Magistrato; e che si deve mischiar nella medesima contumacia. Così pure quando per strettezza di tempo, ò tutta, ò parte della Mercantia convenisse la notte star in Piatta fuori de Lazaretti, facciano, che il Guardiano vi stia sopra veggiando, e custodendola come si conviene.
Scaricate le Piatte, le faranno essi Priori brustolar, sguazzar, e nettar dalle cose sottoposte à contaggio, facendo guardar sotto puppa, e prova se vi fosse restata qualche cosa, sempre con la loro assistenza, e le consegneranno à quel Piatter, che venirà per esse con Mandato del Magistrato.
Li Marineri poi, che saranno venuti per il discarico delle sudette robbe non siano dalli Priori licentiati per ritornar à Vascello, se non venirà il Fante del Magistrato à levarli, & accompagnarli.
Venute le Mercantie sudette, farà nota distinta della quantità dei Colli, e qualità delle Mercantie, del luogo di dove vengono, e del Vascello, che le conduce, quella tenendo in libro appresso di se, per farne poi l’incontro col Scrivano dell’Officio, al quale nel fine dello scarico manderà il sudetto incontro, perche si possa vedere se alcuna, cosa fosse stata ommessa di quelle che si ritrovaranno notate nelle foli e polize di Carico; & avvisino di volta in volta il Magistrato di haver mandato l’incontro predetto al Scrivano.
Ammettino al sborar delle robbe solamente quei Bastazi, che saranno inviati dal Magistrato con Mandato sottoscritto da uno almeno de Signori Proveditori. Et osservino, che non siano ne meno, ne più, che à ragion di colli quaranta per uno; acciò non siano diffettivi al bisogno, ò generino confusìone; Il che acciò sia inviolabilmente essequito resti sottoposto il Prior alla pena di Ducati dieci per ogni Bastazo,che mancasse, applicata al l’accusator.
Non permetteranno, che in questo numero si introduchino Ebrei, e se alcuno ne capitasse anco col Mandato ne diano immediate, che se ne avvederanno raguaglio al Magistrato medesimo.
Osservino, che con le Mercantie non si mescolin o Mercanti, ò interessati nelle medesime, affine che li sbori siano fatti con maggior diligenza, dando, notitia al Magistrato di quello accadesse incontrario.
Non facciano principiar contumacie alle robbe, se prima non saranno tutte aperte, o vuotate, secondo gl’ordini del Magistrato, e se non vi sarà sopra il Guardiano destinatovi.
Commetttino alli Guardiani, e Bastazi, che stiano sopra le robbe giorno, e notte, non partendo mai, sì per sicutezza delle medesime, come per li riguardi di Sanità.
Non permettino alli Mercanti di andar à veder le loro robbe in Lazaretto, se non una volta sola al principio della contumacia per consegnar le sudette robbe à Bastazi, & ciò col Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori.
Alli Bastazi notifichino li Priori la rissoluta volonta del Magistrato, che non si possino accordar con Mercanti di sborar le robbe à un tanto al Collo, ma solo à giornata conforme alle Constitutioni del Magistrato.
Siano tenuti li Priori andar tre volte al giorno per il Lazaretto, osservando che siano fatte le diligenze necessarie nei sbori delie robbe, e Mercantie, e se li Facchini non faranno il loro debito perdano la giornata, e l’utìle sia dei Priori, che li notifichera, tenendo de mancamenti, che veniranno da Bastazi commessi nota distinta.
Non permettino li Priori, che alcun giorno si trascurino da Bastazi le diligenze dovute intorno alli sbori, ne meno col pretesto di Festività dall’obligo delle quali dispensa in questi casi il riguardo importantissimo della Salute.
Non possino licentiar robbe, ne Mercantie se non col Mandato del Magistrato sottoscritto almeno da due de Signori.
Nelle fedi, che faranno per liberar le Mercantie, e robbe di contumacia, doveranno notar puntualmente la quantità, e qualità de Colli, e delle Mercantie, il giorno che hanno principiata la contumacia, li accidenti che fossero occorsi sopra essa contumacia, come pure lo stato di all’hora di tutte le persone, che saranno sopra le Mercantie, & ogni accidente intorno alla Salute succeduto alle medesime genti nel corso della contumacia.
Non permettino, che restino estratte robbe, ò Mercantie, se non saranno pagati li Guardiani, e Bastazi delle loro mercedi, com’è di ragione.
Doppo l’Ave Maria della sera, ne avanti il giorno la mattina non permettino, che siano estratte, ò introdotte Mercantie.
Obligheranno li Bastazi à nettar doppo portata via la robba, ò Mercantia le Tezze, e le Piazze da ogni imboglio, & immonditia, osservando quanto mancasse di porte, ò Fenestre, e ne facciano far il risarcimento dalli Patroni della Mercantia.
A fine, che li Lazaretti non servino per Fontico à particolari, li Mercanti doppo terminata la contumacia habbiano soli quindeci giorni di tempo ad estrazer le Mercantie, terminati li quali le corra di aggravio una lira al giorno per Collo applicata alle occorrenze del Magistrato. E se l’occasione portasse d’haver bisogno di luogo per altreMercantie, debbano anco estrazerle dentro più ristretto termine, che le sarà assegnato dal Magistrato, e mancando all’estratione prefissale, siano fatte condur à loro spese à Doana, dovendo per le spese medesime della Condotta trattener li Priori in Lazaretto tante delle Mercantie stesse, quante supplischino alla spesa.
Facciano, che li Bastazi assistino anco à far l’estratione delle Mercantie, a fine che li Lazaretti più celeremente si liberino, nel qual tempo non lascino ne meno partire il Guardiano, e ciò à fine, che quelle persone libere non si mescolina con persone sospette d’altre contumacie.
Non riceveranno alcun sequestro sopra robbe, ò Mercantie essistenti nelli Lazaretti in contuma cia, se non da prima aviso al Magistrato.
Sopra li sbori delle robbe ossevino li Priori li Capitoli seguenti.
Capitoli da osservarsi nelli Laza-
retti circa li sbori delle
Mercantie.
LE Sede d’ogni sorte, così quelle di Morea, come quelle di Soria, e d’ogn’altro luoco le facciano vuorar à refuso in monte, à Collo per Collo separatamente; che vi si ponghino le mani dentro due volte al giorno; & ogni settimana facciano, che siano mutate da luoco, à luoco, à massa per massa.
Le Lane così di Levante, Dalmatia, Spagna, come d’ogn’altro luogo, Lini, Strusi, Bavelle, & altre cose simili, doveranno esser sborate con la diligenza stessa delle Sede, e messe in loco aperto, dove domini l’aria, tanto di giorno, quanto di notte.
Le Lane sudette, & altre robbe, che si pongono in monte non doveranno ecceder l’altezza di piedi quattro, e li Bastazi ogni mattina le mutino di luogo à luogo.
De Gottoni, Filadi, Pelo di Camello, e di Castore, e cose simili, li devono discucir li sacchi per metà, così dalla parte, come dalle teste, e molar tutti li lacci, salvo che quello di mezo, e lasciati aperti ponervi dentro li bracci due volte al giorno per giorni venti continui,e poi cucita quella parte siano voltati dall’altra con la medesima forma diligenza, e per il medesimo tempo non ponendole in conto quei giorni ne’ quali faranno aperti, voltati, e cuciti, ma solo quelli, che effettivamente saranno stati sborati.
Delli Zambellotti, Moccagiari, e cose simili siano le pezze ad una per una tenute in mano, e dispontate, gli siano poste le mani dentro delle pieghe à piega per piega per tutta la pezza, mutandoli spesso da luogo à luogo.
Delli Panni in pezza siano le Pezze maneggiate à piega per piega, e se venissero da luogo infetto siano anco messi al sboro sopra corde, spiegandoli, e distendendoli, acciò possino ricevere da per tutto l’aria, e voltandoli, e maneggiandoli ogni giorno.
Nel poner le mani dentro tutte le Mercantie, li Bastazi debbano nudarsi il braccio per poter pastar più avanti sia possibile.
Li Feltri, Boldroni, Schiavine, Agneline, Tapedi, e cose simili si maneggino continuamente, e vi dormi anco dentro.
Alle Pelli, come più pericolose si facciano dalli Priori usar le maggiori diligenze, facendole star all’aria aperta, e che siano maneggiate di continuo.
Li Cordovani, e Cuori doveranno esser maneggiati ad uno per uno, & li Cordovani fregati con un pezzo di panno ad uno per uno, mutandoli spesso di luoco.
Li Penacchi d’ogni sorte siano sborati fuori d’ogni invoglio, e sborati à mazzo per mazzo, e venendo da luochi infetti siano disfatti li mazzi, e sborate le penne à refuso per giorni quaranta; potendosi permettere lo sboro di essi à persone perite, acciò siano sborati, e religati senza alcun danno.
Le Cere, e Sponze devono espurgarsi con ponerle nell’Acqua corrente delle Cavane à quello effetto fabricate, & ivi lasciarle per lo spatio intiero di quaranta ott’hore facendole far la guardia ne’ luoghi à ciò destinati, nè possino esser liberato senza prima esser purgate nella forma predetta, ò vero sborate à refuso, e maneggiate come le altre robbe della medesima contumacia.
Le Spetiarie d’ogni sorte, Cremesi, Grane, & altre Droghe, come pure cose commestibili, & altre non sottoposte à ricever, nè communicar infettione, siano levate dagl’invogli, e ben nettate, à che doveranno esser sempre li Priori presenti. Espurgate poi in questa forma dalle cose, che potessero communicar infettione s’intendino libere, ma non siano rilasciate senza mandato.
Le Ceneri purgando da se qualsivioglia sospetto si devono liberare, mentre siano in un solo invoglio, al quale facciano li Priori, che siano tagliate via le orecchie se ne haverà, & incatramate.
Lo stesso si doverà pure praticare delle Vue Passe con la medesima diligenza.
LI Ordini poi sopradetti, acciò in avvenire non restino in alcuna parte trasgrediti siano registrati nel Capitolar del Magistrato, e fatti stãpar in un libretto, da esser questo consignato dal Nodaro dell’Offieio alli Priori, che prò tempore faranno, acciò senza scusa d’ignoranza debbano inviolabilmente, & puntualmente essequirli, il qual Nodaro doverà farsene far da ogn’uno la ricevuta, perche, apparisca sempre la consegnatione fatta in adempimento della sua obiligatione.
Quelli veramente, che alli medesimi contrafaranno incorrino ( salve sempre le pene specificate à luochi particolari ) nelle altre maggiori pene, così pecuniarie, come di perdita d’Offitij, Bando, Corda, Priggion, Galera, & etiam della Vita ad arbitrio del Magistrato, havuto riguardo alla qualità de trasgressi, & alla conditione de trasgressori.
E perche si possi in ogni tempo venir facilmente in chiaro delle trasgressioni, & perche ogn’uno allettato dalla speranza del premio s’inanimi maggiormente à scoprirle, resti conferito al Querelante, ò Denontiante, oltre l’esser tenuto sempre secreta, la metà delle pene pecuniarie, nelle quali fossero li delinquenti condennati.
E li Signori Proveditori dell’Officio oltre quelle osservationi, che facessero nelle visite de Lazaretti, per le quali doveranno render con la Banca unitamente punitili trasgressori de gl’ordini presẽti, siano anco tenuti far con l’assistenza di uno di loro al meno di quando in quando secondo riconoscerà bisognevole il Magistrato formar accurato diligente rigoroso processo per via di inquisitione, onde dal riguardo dovuto alla Giustitia resti ogn’uno frà i limiti della convenienza, e del suo debito senza prevertire con disobbedienze le ordinationi presenti cosi necessarie a Publici, e privati riguardi.
[ Zorzi Corner Sopra Proveditor.
[ Bernardo Bembo Sopra Proveditor.
[ Lunardo Emo Aggionto.
[ Angolo Trivisan Aggionto.
[ Gio: Marco Balbi Proveditor.
[ Alvise Grimani Proveditor.
[ Giacomo Gabriel Proveditor.
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