Maggior Consiglio — ASV Indice

Cover of L’Archivio di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo ed analitico

Maggior Consiglio

The L’Archivio di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo ed analitico by Andrea Da Mosto was published in 1937. Besides being a general index of the holdings of Venetian documents in the state archive, it contains short historical descriptions of most Venetian offices and magistracies.

Andrea Da Mosto (1868-1960) was director of the Archivio di Stato di Venezia (1936-1937).

Even if historical criticism has cast doubt on the tradition that the Maggior Consiglio arose in 1172, its derivation from the «consilium sapientum» (we speak of «sapientes» as early as 1141), body of the «comune Veneciarum» placed alongside of the Doge to curb his power, is nevertheless certain.

The members of the new body were appointed by three electors. How and by whom these, in turn, were elected cannot be said with precision. But it is logical to believe that, if not by the Maggior Consiglio itself, they were designated by the «concio», within which, ultimately, the same Rialto-based families, who had their representatives in the Maggior Consiglio, always dominated. Already, therefore, just at the beginning or shortly after (what has been said results from law 1207) the Venetian aristocracy directly or indirectly secured control over the formation of the new body. Nor could the magistracies that “ex officio” became part of the Maggior Consiglio — in this respect — disturb its composition, since those, as was observed, were either elected by the sapientes themselves, or under their influence. The electoral procedure underwent changes in 1230: in this year there were seven electors in office from one to the next Michaelmas, and three electors who exercised their office from 29 March to 29 September. The reason for the distinction is unknown. Nor, on the other hand, was the number of electors always fixed, even if one does not want to believe that it was never fixed. But in the face of the split that manifested itself within the aristocracy between conservatives and innovators during the 13th century, which threatened to open, with the triumph of the latter, the doors of the Great Council to new people, they wanted to restrict, also legally, entry into the sovereign body to a limited circle of families. But this was not achieved easily and without a struggle.

Under Giovanni Dandolo, on 5 October 1286, the Heads of the Quarantia proposed that only those who had a paternal ascendant in it had the right to enter the Maggior Consiglio and that all the others to be admitted had to be approved by the Doge and by the Consiglio Maggiore and Minore. The proposal failed to pass then. Another, less radical, outcome of the following October 17, which wanted the election of members to be subject to the approval of the majority of the Maggior Consiglio, did not have a happy outcome either. Once Pietro Gradenigo was elected Doge and became the head of the conservative party, the proposal of 5 October 1286 was presented again on 6 March 1296: it also fell this time, but less sensationally. Only on February 28, 1297 m. v.) the reform was approved. The Quarantia was given the task of compiling a list of those who, in the last four years, had belonged to the Maggior Consiglio. These had the right to be part of the sovereign assembly, provided they were voted for every year in the Quarantia and obtained at least twelve votes. However, the possibility of electing new members was not excluded, since the Maggior Consiglio was given the power to elect three electors, who, in turn, could propose new candidates, to be subjected like the others to the ballot in the Quarantia. Finally, the right was recognized for those who, despite having belonged to the Maggior Consiglio in previous years, had lost their position due to having left Venice, to be readmitted after the usual ballot in the Quarantia. But the entry of new men was made increasingly difficult with subsequent regulations (1307-1316).

On 19 July 1315, the Maggior Consiglio itself ordered the establishment of a book in which all those who, having reached the age of eighteen, had the right to join the Council had to be registered. The book was held by the Quarantia.

In 1319, the Avogadori of Comun were entrusted with an investigation into the validity of the titles of the members; the three electors were abolished and it was established that, after two years, all those to whom that Magistrate had recognized the right, according to the previous laws, could certainly, once they reached the age of twenty-five, be members of the Maggior Consiglio. Only with this rule did the Maggior Consiglio become a hereditary assembly. It was also ordered that among those who could enter by law, thirty would be admitted every year at the age of twenty, by drawing lots to be carried out on the day of St. Barbara (the grace of the Barbarella1). Other rules were then established to guarantee the legitimacy of births and the purity of blood, excluding those born to women of vile status. In 1498, it was established that nobles who had undertaken an ecclesiastical career were not admitted. Finally, on 31 August 1506 and 26 April 1526, the so-called books of births and marriages (the golden books) were established, in which the Avogadori of Comun inscribed the certificates of births and marriages of members of the aristocracy to facilitate the verification of the personal status of those who wanted to retain the prerogative of member of the Maggior Consiglio.

After the Serrata, access to this supreme body was granted on several occasions to various families for special merits towards the State, with the aim of reinvigorating the treasury or replacing the families that became extinct (see Avogaria di Comun). The Maggior Consiglio abdicated its long sovereignty, with a decree of 12 May 1797, which declared the aristocratic government dissolved.

From the very beginning, the Maggior Consiglio posed itself as the supreme body of the Venetian Republic and emptied the ancient “concio” of its content, which had already lost all importance, even before it was formally suppressed in 1423.

The legislative and executive powers (to use modern terminology) are recognized without contradiction. But once its composition was transformed with the Serrata, and it no longer became an assembly of the most capable, but a body which could be accessed by birth privilege, it had to temporarily or perpetually delegate its competences to other, more restricted and more suitable bodies for the function of government, and mainly in the Senate. Regarding the legislative power, the supreme authority always remained with the Maggior Consiglio, and — basically — the most important laws until the fall of the Republic were discussed or at least reapproved in the Maggior Consiglio. But, apart from this, the body that actually became the Venetian legislature was the Senate.

Ultimately, the Great Council was left with what the Venetians called distributive justice or la distributiva senz’altro, that is, the power to grant pardons and elect the officials of the Republic. The relative principle was established with coherent clarity during the fifteenth and sixteenth centuries, in which the Senate and the Greater Council, by agreement, divided their competences based on it.

Translator’s notes

  1. See entry Barbarela in the Lessico Veneto↩︎

Original Italian text

MAGGIOR CONSIGLIO

Anche se la critica storica ha posto in dubbio la tradizione che il Maggior Consiglio sia sorto nel 1172, è tuttavia certa la sua derivazione dal «consilium sapientum» (di «sapientes» si parla già nel 1141), organo del «comune Veneciarum», posto accanto al Doge a frenarne la potenza.

I membri del nuovo organo venivano nominati da tre elettori. Come e da chi questi, a lor volta, venissero eletti non si può dire con precisione. Ma è logico ritenere, che, se non proprio dallo stesso Maggior Consiglio, essi venissero designati dalla «concio», in seno alla quale, in definitiva, a dominare erano sempre le stesse famiglie rialtine, che avevano i loro rappresentanti nel Maggior Consiglio. Già, quindi, appena all’inizio o poco dopo (quanto è stato detto risulta dalla legge 1207) l’aristocrazia veneziana si è assicurata direttamente o indirettamente, il controllo della formazione del nuovo organo. Nè le magistrature che «ex officio» entravano a far parte del Maggior Consiglio potevano — sotto questo rispetto — turbarne la composizione, poiché quelle, come fu osservato, o venivano elette proprio dai sapientes, o sotto l’influenza di questi. La procedura elettorale subisce delle modifiche nel 1230: in quest’anno si trovano sette elettori in carica dall’uno all’altro S. Michele, e tre elettori che esercitavano il loro ufficio dal 29 marzo al 29 settembre. E’ ignota la ragione della distinzione. Né d’altra parte il numero degli elettori fu sempre fisso, anche a non voler credere che non sia mai stato fissato. Ma di fronte alla scissura, manifestatasi in seno all’aristocrazia, fra conservatori e innovatori nel corso del secolo XIII, che minacciava di aprire, col trionfo di questi, le porte del Maggior Consiglio alla gente nuova, si volle assicurare, anche di diritto, ad un cerchio ristretto di famiglie l’ingresso nel corpo sovrano. Ma la cosa non si ottenne facilmente e senza lotta.

Sotto Giovanni Dandolo, il 5 ottobre 1286, i Capi della Quarantia proposero che avessero diritto di entrare nel Maggior Consiglio solo coloro che avessero avuto in esso un ascendente paterno e che tutti gli altri per esservi ammessi dovessero venire approvati dal Doge e dai Consigli Maggiore e Minore. La proposta allora non riuscì a passare. Nemmeno esito felice ebbe un’altra, meno radicale, del 17 ottobre successivo, che voleva sottoposta la elezione dei membri all’approvazione della maggioranza del Maggior Consiglio. Eletto Doge Pietro Gradenigo, divenuto il capo del partito conservatore, fu di nuovo presentata, il 6 marzo 1296, la proposta del 5 ottobre 1286: cadde anche questa volta, ma meno clamorosamente. Soltanto il 28 febbraio 1297 m. v.) la riforma veniva approvata. Si dette incarico alla Quarantia di compilare un elenco di coloro che, negli ultimi quattro anni, avevano appartenuto al Maggior Consiglio. Questi avevano diritto di far parte dell’assemblea sovrana, a condizione di esser ballottati ogni anno in Quarantia e di ottenere almeno dodici voti. Non si escludeva, tuttavia, la possibilità di elezione di membri nuovi, giacché veniva data facoltà al Maggior Consiglio di eleggere tre elettori, i quali, a loro volta, potevano proporre nuovi candidati, da essere sottoposti come gli altri alla ballottazione in Quarantia. Infine era riconosciuto il diritto a colori che, pur avendo appartenuto al Maggior Consiglio gli anni precedenti, avevano perduto la carica per essere usciti da Venezia, di essere riammessi previa la solita ballottazione nella Quarantia. Ma l’ingresso degli uomini nuovi fu reso sempre più difficile con norme successive (1307-1316).

Il 19 luglio 1315, lo stesso Maggior Consiglio ordinava la istituzione di un libro in cui dovevano essere iscritti tutti coloro che, compiuti i diciotto anni, avessero diritto di entrare in Consiglio. Il libro era tenuto dalla Quarantia.

Nel 1319 si affidò agli Avogadori di Comun un’inchiesta sulla validità dei titoli degli iscritti; si abolirono i tre elettori e si stabilì che, dopo due anni, tutti coloro, a cui quel Magistrato aveva riconosciuto il diritto, secondo le precedenti leggi, potessero senz’altro, toccati i venticinque anni, essere membri del Maggior Consiglio. Solo con questa norma il Maggior Consiglio diventava un’assemblea ereditaria. Si ordinò pure che tra coloro, i quali potevano entrare per legge, trenta ogni anno fossero ammessi a venti anni, mediante sorteggio da eseguirsi il giorno di S. Barbara (grazia della Barbarella). Vennero poi stabilite altre norme per garantire la legittimità dei natali e la purezza del sangue escludendo i nati da donne di vile condizione. Nel 1498, si stabilì che non venissero ammessi i nobili che avessero intrapresa la carriera ecclesiastica. Finalmente, il 31 agosto 1506 e il 26 aprile 1526, si istituirono i libri così detti delle nascile e dei matrimoni (libri d’oro), nei quali gli Avogadori di Comun inscrivevano le attestazioni delle nascite e dei matrimoni dei membri dell’aristocrazia per facilitare l’accertamento dello stato personale di chi voleva conservare la prerogativa di membro del Maggior Consiglio.

Dopo la Serrata, l’accesso a questo supremo corpo venne accordato in più occasioni a varie famiglie per speciali benemerenze verso lo Stato, con l’intento di rinsanguare l’erario o di sostituire le famiglie che si estinguevano (vedi Avogaria di Comun). Il Maggior Consiglio abdicò alla sua lunga sovranità, con decreto 12 maggio 1797, che dichiarava sciolto il governo aristocratico.

Il Maggior Consiglio si atteggiò sin dalle origini come l’organo supremo della Veneta Repubblica e svuotò di contenuto l’antica «concio», che aveva già perduto ogni importanza, prima ancora che, nel 1423, venisse formalmente soppressa.

I1 potere legislativo e quello esecutivo (per usare la terminologia moderna) gli sono riconosciuti senza contraddizione. Ma trasformata la sua composizione con la Serrata, e divenuto non più un’assemblea dei più capaci, ma un corpo a cui si accedeva per privilegio di nascita, dovette delegare temporaneamente o perpetuamente le sue competenze ad altri organi più ristretti e più adatti alla funzione di governo, e principalmente al Senato. Nei riguardi del potere legislativo restò sempre al Maggior Consiglio la suprema autorità, e — in fondo — le leggi più importati fino alla caduta della Repubblica vennero discusse o quanto meno riapprovate in Maggior Consiglio. Ma, a parte questo, il corpo che effettivamente divenne il legislatore veneziano fu il Senato.

Al Maggior Consiglio, in ultima analisi, restò attribuita quella che i Veneziani chiamavano giustizia distributiva o la distributiva senz’altro, cioè il potere di concedere grazie e di eleggere gli ufficiali della Repubblica. I1 principio relativo si fissò con coerente chiarezza nel corso del quattro e cinquecento, in cui Senato e Maggior Consiglio, di accordo, in base ad esso, divisero le proprie competenze.

ELENCO DELLE MAGISTRATURE ELETTE IN MAGGIOR CONSIGLIO

Senato, Quarantia, Consiglio dei Dieci, Cancellier Grande, Correttori della Promissione Ducale, Inquisitori al Doge defunto, Degani ottuagenari in vita, Consiglieri, Procuratori di S. .Marco de Supra, de Citra, de Ultra, Avogadori di Comun, Censori, al loco dei Procuratori sopra i atti dei sopra Gastaldi, Governatori delle Entrate, Provveditori al sal, Provveditori alle biave, Patroni all’Arsenal, Provveditori di Comun, Camerlenghi di Comun, Provveditori sopra Camere, Officiali alle Rason Nove, Officiali alle Rason Vecchie, Officiali al Cattaver, Collegio dei Dieci Savi sopra le Decime in Rialto, Provveditori sopra conti, Provveditori sopra dazi, Provveditori al cottimo di Alessandria, Provveditori al cottimo di Damasco, Provveditori al cottimo di Londra, Provveditori alla Sanità, Officiali alle Cazude, Provveditori alle pompe, Esecutori alle acque, Provveditori sopra banchi, Auditori novi, Auditori novissimi, Auditori vecchi, Officiali di notte al criminal, Officiali di notte al Civil, Provveditori sopra gli uffici, Officiali al sopra Gastaldo, Giudici di petizion, Giudici del proprio, Giudici del procurator, Giudici dell’eaaminador, Giudici del forestier, Giudici del mobile, Giudici del piovego, Sindici giudici estraordinari, Sopraconsoli, Consoli dei mercanti, Officiali alla giustizia vecchia, Provveditori alla giustizia nuova, Provveditori alle legna, Officiali al dazio del vin, Avvocati ai Consigli, Avvocati a Rialto, Avvocati per le corti, Avvocati ai prigioni, Officiali al formento a S. Marco, Officiali32 al formento a Rialto, Masseri della Zecca dell’oro, Masseri della Zecca dell’argento, Pagadori alla Camera dell’armamento, Officiali alla tavola dell’intrada, Officiali alla tavola dell’insidia, Officiali alla doana da mar, Officiali all’estraordinario, Officiali alla ternaria vecchia, Officiali alla ternaria nuova, Officiali alla messettaria, Vicedomini alla tana, Officiali alle beccarie, Provveditori alla pace, Vicedomini al fondaco dei Tedeschi, Esattori ai governatori delle entrate, Esattori alle rason nove, Sopracomili, Provveditor d’Armata, Capitano in golfo, Governator dei condannati, Bailo di Costantinopoli.

Tutti i Capitani, Podestà, Provveditori, Camerlenghi, cioè tutti gli organi locali ad eccezione di quei pochi eletti in Senato (vedi Senato),

Quest’elenco è tratto dall’ultimo registro del Segretario alle voci, e rappresenta la situazione qual’era allo spirar della Repubblica. Numerose altre cariche però aveva elette il Maggior Consiglio nei suoi secoli di vita in varie circostanze e per varia durata. Se ne dà qui un elenco il più possibile completo ma non definitivo.

Appuntadore per gli Uffici di Rialto, Appuntadore per gli uffici di San Marco, Avogadori fiscali, Savi per i Consigli (Sapientes pro consiliis), Savi in Rialto, Officiali sopra dazi a S. Marco e a Rialto, Savi sulle correzioni delle successioni, Savi sopra i banditi della camera dei Cinque di pace, Nobili sopra la regolazione del Palazzo, Super sala Maioris Consilii, Sopra il Lido, sopra il Lido di Pellestrina, Correttori delle leggi, Capi di sestiere, Provveditori sopra gli offici e le cose del Regno di Cipro, Officiali ai Dieci offici, Officiali alle Camere degli imprestiti, Provveditori sopra le vettovaglie, Officialis super frumento Rivoalti, Deputatus in Terra Nova, Esattori dell’ufficio dei tre Savi a Rialto, Provisores super ornamentis, Sindici sopra dazi, Sopra levante, Sopra sale e Rialto, Sopra Rialto, Officiali sopra le ragioni del Comun, Officiali sopra le ragioni di dentro, Officiali sopra le ragioni di fuori e del levante, Savi sopra le provvisioni della terra, Super grassa, Visdomini dei lombardi, Visdomini della tavola del mar.

Esattori dell’officio dei sopra offici, Sopra vendite ed esazioni dei debiti di case, Officiali sopra il foglio e getto dell’oro, Stimatori dell’oro, Officiali al getto del rame, Massari della moneta, Pesatori dell’argento in Rialto, Officiali al Canevo, Capitano delle Galee di Beiruth, Capitano delle Galee di Alessandria, Capitano delle galee di Barbaria, Capitano delle galee di Fiandra, Capitano delle galee di Armenia e Romania bassa, Capitano delle galee di diversi viaggi (Candia, Modone, Corone e Corfù), Capitano delle galee del traffico, Capitano della galea di Cipro, Capitano delle galee di Creta, Capitano delle galee bastarde, Capitano delle galeazze, Capitano generale da mar, Capitano delle fuste del golfo, Capitano del galeone e delle navi armate, Capitano delle Isole del Quarnero, Capitano della Riviera di Istria, Capitano della Riviera della Marca, Capitano dell’Armata, Capitano delle quattro galee, Capitano delle quindici galee, Capitano delle galee e navi, Capitano delle quattro galee del golfo, Capitano della galea del golfo, Governatori delle triremi, Governatore della quinquiremi, Provveditori delle33 biremi del Lago di Garda, Patron del barzotto, Patroni delle due coche, Camerlenghi sopra l’Armata, Provveditori della Flotta, Sopracomiti delle due galee da armarsi, Capitano delle galee di Acque Morte, Savi per la tutela dei patroni e capi di navigli.

pp. 29-33

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